Le nuove prestazioni pensionistiche dal 1° luglio 2026
La Legge n. 199/2025 introduce tre nuove modalità di erogazione della pensione integrativa, che si affiancano a quelle già esistenti, richiedibili da chi ha maturato i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica:
– Rendita a durata definita;
– Prelievi liberamente determinabili;
– Erogazione frazionata del montante accumulato (nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge n. 62/2026, la decorrenza di tale prestazione è stata rinviata al 31 ottobre 2026).
Nelle tre nuove forme, il montante residuo rimane investito nel Fondo durante il periodo di erogazione, nel comparto indicato dall’aderente al momento della richiesta.
I fondi pensione dispongono di un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2026, per completare gli adeguamenti tecnici e regolamentari necessari.
La rendita a durata definita
La rendita a durata definita è erogata per un numero di anni fisso, determinato dalla speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta, calcolata in base alle tavole demografiche ISTAT. L’importo delle rate varia in funzione dei rendimenti maturati nel tempo.
I prelievi liberamente determinabili
I prelievi liberamente determinabili consentono di attingere al proprio montante in modo flessibile, scegliendo in autonomia tempi e importi entro i limiti definiti dalla normativa. L’importo del prelievo non può essere superiore alla differenza tra l’importo delle rate di rendita maturate e il totale dei prelievi già effettuati.
L’erogazione frazionata (operativa dal 31/10/2026)
L’erogazione frazionata prevede l’erogazione del montante in rate periodiche per un periodo stabilito dall’aderente, con una durata minima di cinque anni. L’importo delle rate non è fisso e varia in funzione dei rendimenti maturati. In questo caso, la tassazione della prestazione parte da un massimo del 20% e si riduce fino a un minimo del 15%.